Art. 5.
(Patrocinio a spese dello Stato e istituzione dell'albo speciale degli avvocati specializzati).

      1. Il patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale è a totale carico dello Stato.
      2. È istituito presso ogni tribunale della Repubblica un albo speciale in cui sono iscritti gli avvocati che si occupano di reati legati alla sfera delle violenze sessuali. Da tale albo sono tratti gli avvocati da assegnare alle vittime del reato, in caso di patrocinio a spese dello Stato.

 

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